Prescrizione Farmaci Terapia del Dolore

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La terapia del dolore, anche detta terapia antalgica, è un intervento di natura terapeutica il cui fine è il trattamento del dolore, spesso causa di inabilità fisica ed emotiva, chiara manifestazione di disturbi o malattie di tipo reumatico, metabolico, osseo ed oncologico.

Il farmaco coinvolto può variare in base all’origine e all’intensità del dolore da trattare.

Di norma vengono identificati tre tipi di dolore, ovvero acuto, cronico e da procedura.

La terapia del dolore si occupa del dolore cronico in quanto persiste nel tempo ed è fortemente debilitante per chi ne soffre.

La scelta del farmaco dovrà quindi tenere conto di intensità e tipo di dolore.

Prescrizione Farmaci Terapia del Dolore

Il Decreto Legge del 20 marzo 2014 n.36 apporta alcune interessanti modifiche al Testo unico sugli stupefacenti.

Stupefacenti e sostanze psicotrope sono iscritte in 5 tabelle ministeriali adeguatamente aggiornate.

Nelle prime quattro tabelle, distinte l’una dall’altra attraverso i numeri romani I, II, II, e IV sono elencati i principi attivi.

La quinta tabella è quella dei medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope attualmente in uso.

Questa quinta sezione presenta ulteriori suddivisioni al suo interno: A, B, C, D, E.
In queste i medicinali vengono indicati in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.

Nelle tabelle A e D si trovano i farmaci utilizzati per la terapia del dolore, in particolare nella sezione A troviamo i medicinali con elevato potenziale di dipendenza.

Le sostanze che possono essere prescritte vengono semplificate ed incluse nell’Allegato III Bis del suddetto decreto.

La prescrizione dei farmaci può avvenire in tre modi, attraverso il ricettario ministeriale a ricalco (RMR), tramite il ricettario rosso del sistema sanitario nazionale (SSN) e per ultimo anche attraverso il ricettario personale bianco (RNR).

I farmaci della sezione A e della sezione D presenti nell’allegato III Bis possono essere prescritti sia da medici pubblici che convenzionati attraverso il ricettario rosso SSN.

Un medico privato dovrà invece utilizzare il ricettario RMR per i farmaci della sezione A, il ricettario bianco RNR per le prescrizioni dei farmaci della sezione D.

Nel caso di approvvigionamento del medico stesso, o per motivi differenti alla terapia del dolore, dovrà essere utilizzato il ricettario ministeriale a ricalco RMR per i medicinali della sezione A con specifica indicazione di “auto prescrizione”, mentre dovrà essere usato il ricettario personale bianco RNR per quelli presenti nella sezione D.

Il farmaco prescritto deve coprire un periodo di terapia non superiore ai trenta giorni. Trascorso tale periodo la prescrizione potrà essere rinnovata.

Qualora il medico lo ritenesse necessario, per cambio farmaco o posologia, potrà compilare una nuova ricetta anche se non oltrepassato il limite dei trenta giorni.

Sul ricettario rosso del SSN dovrà essere specificato il codice TDL (terapia del dolore) nella casella dedicata alle esenzioni.

Per i farmaci della sezione A presenti nell’Allegato III bis è obbligatorio indicare accanto al nome del prodotto anche la posologia e modalità di somministrazione.

Inoltre il medico che prescrive dovrà indicare oltre al proprio nome e cognome anche un numero telefonico.

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